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Art.1
1. La denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave
classico” è riservata ai vini “Soave” (anche con la specificazione
della sottozona Colli Scaligeri), “Soave” spumante e “Soave
classico”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
2. Il vino a denominazione di origine controllata “Soave” può essere
accompagnato dal riferimento della sottozona “Colli Scaligeri” a
condizione che il vino così designato provenga da detta zona di
produzione e risponda ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
1. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e “Soave”
Classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei
vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì
concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non
aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.
Art.3
1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine
controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che
comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave,
Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto,
Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio,
Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno
in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di
San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località
di S.Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e
da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la
quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada
comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia;
da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte
sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio
da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a
intersecare l’autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita
la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la
provincia di Vicenza.
La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza
dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino
alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte
Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San
Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e
Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada
per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il
vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in
cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni
Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il
confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che
da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso
nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la
strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio
Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud
per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada
che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i
confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si
prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino
ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si
prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di
sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di
Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest
sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al
ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge
Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che
incrocia quella per S.Vittore, segue quest’ultima verso sud sino a
superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che
in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero
verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a
raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto
(100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a
nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada
che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso
sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud
della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16
la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest
costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo
attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in
direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di
sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale
di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo
confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92
la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera
C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in
direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la
strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi
verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane
di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni,
Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73
all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione
sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione
ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per
S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende
il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la
quale prosegue passando di poco a sud di S.Rocco, Ca’ Brusà e
prosegue poi verso sud per la strada che passando per l’Arcandole
raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la
delimitazione.
B - Le uve atte a produrre il vino "Soave” Classico, devono
essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23
ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che
comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone
ed è così delimitata:
Partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la
strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione
di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del
Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei
comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del
Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone,
attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello,
riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle
Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo,
spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte
alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo
del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada
Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte
Corè, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo,
incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora
questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col
torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle
pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est,
sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di
Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di
Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia
Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio
di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto
confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del
sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente
trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di
Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di
Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel
punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di
demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e
raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un
tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250
e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della
Valle Anguane‚, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano.
Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di
Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata,
raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi
raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est,
seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad
attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la
provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la
carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte
Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.
Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della
Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue
verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso
est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di
Verona, punto di partenza della zona Classica.
C - Le uve atte a produrre i vini "Soave" designati con la
specificazione aggiuntiva della sottozona “ Colli Scaligeri”
devono essere prodotte nella zona che è così delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente
da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della
Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che
divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a
Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che
sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in
direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno)
sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e
collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano,
Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego,
Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di
Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di
San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue
in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla
pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San
Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località
Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso
nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da
qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in
comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale.
Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località
Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola.
Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per
località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi
verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca’
Vecchie.
La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in
comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello,
passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino
a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la
provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione
Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune
di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro
abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud
località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al
limite con il comune di Gambellara.La delimitazione segue il confine
con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di
San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine
provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale
strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località
Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto;
da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a
quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per
proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di
Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe;
segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M.
Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.
Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per
risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti,
devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni
raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale
località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a
quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e
Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un
sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana
Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di
sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di
Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest
sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al
ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge
Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che
incrocia quella per S.Vittore, segue quest’ultima verso sud sino a
superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che
in direzione sud-ovest raggiunge
Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada
che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue
verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per
il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in
direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per
Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi,
verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a
raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede
lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il
torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i
Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che
congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea
incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di
sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in
prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord
passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco
prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota
135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300
metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede
verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in
direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera
Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti,
segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di
sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest
fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est
fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest
raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco
Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca
e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune
di Soave così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si
allega:
Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero.
Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di
Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le
pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra
seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad
incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro
di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra
fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli
lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota
fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia
proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.
Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave
Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e
proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada
comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta
all’abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra
seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla
cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione
ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello
in Comune di Colognola ai Colli.
Art.4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione controllata "Soave” e “Soave”
Classico devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o
doppia, o a pergola unilaterale semplice o pergoletta veronese mono
o bilaterale.
Per vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la
tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura
della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 50 mila
gemme/ettaro.
E’ fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l’approvazione del
presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a
3.300.
3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione
di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Soave” e “Soave” Classico ed il rispettivo titolo alcolometrico
volumico minimo deve essere il seguente:
tipologia Prod. max Titolo alc.
uva/ha T vol. nat. minimo
“Soave” 15 9,50
“Soave classico“ 14 10,00
“Soave “ Colli Scaligeri 14 10,00
Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5%
vol. a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve
alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi
registri.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla produzione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La Regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di
categoria interessate e del Consorzio di Tutela Vini Soave e Recioto
di Soave, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel
periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche,
rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
5 - Le uve raccolte nelle unità vitate omogenee coltivate con le
varietà Garganega, Pinot bianco e Chardonnay iscritti negli albi
della denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave”
Classico sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini
designati con la denominazione di origine controllata dei vini
“Garda” alle condizioni previste dal relativo disciplinare di
produzione.
Art.5
1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini “Soave” anche con la specificazione aggiuntiva
della sottozona devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art.3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo
dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del vino "Soave” Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in
tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3,
lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei
conduttori delle superfici vitate iscritte agli appositi albi
camerali e previa istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie
cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci
situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del
territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte
nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del
disciplinare “Soave”.
2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa è calcolata al
netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso
in carico come IGT.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave” devono
essere immessi al consumo dopo il 1° dicembre dell’anno della
vendemmia; il vino “Soave” Classico e i vini “Soave” designati
invece con la specificazione della sottozona devono essere immessi
al consumo dopo il 1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata “Soave”
possono essere elaborati nella versione spumante, attuando
esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
6. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale
della Regione Veneto.
7. È consentito l’arricchimento alle condizione e nelle modalità
previste dalle tipologie
nazionali e comunitarie.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Soave” Superiore prima dell’immissione al consumo può essere
designato con la denominazione di origine controllata “Soave” e
“Soave” Classico sempre che il vino abbia i requisiti previsti per
detta denominazione di origine controllata.
Art.6
1. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave”
Classico all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
A) "Soave" e "Soave” Classico:
– colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
– odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
– sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente
amarognolo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol per il
“Soave” e 11,0% vol per il “Soave” Classico e per “Soave” Colli
Scaligeri;
– acidità totale minima: 4.5 g/l;
– estratto secco netto minimo: 16,0 g/l per il “Soave” e 18,0 g/l
per il “Soave” Classico e per “Soave” Colli Scaligeri;
B) “Soave” spumante:
– spuma: fine e persistente;
– colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo
brillante;
– odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
– sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi
extra brut o brut o extra dry o dry;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
– acidità totale minima: 5 g/l;
– estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
I vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta
elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di
legno.
2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art.7
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata “Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri è
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
3. I vini a denominazione di origine controllata "Soave” e “Soave”
Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
4. Fino a 5 litri è obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie
chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375
litri è previsto l’uso del tappo a vite.
5. Per i vini a denominazione di origine controllata “Soave”
Classico e “Soave” Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza
alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni
tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore,
quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed
altri termini similari.
Per detti vini è, altresì, consentito il riferimento alle
indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o
frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, in
conformità al disposto del decreto ministeriale del 22 aprile 1992.
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