La denominazione di
origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Salice
Salentino” è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione
delle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni:
Salice Salentino rosso e rosato:
Negroamaro minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le
uve provenienti dai vitigni :
Malvasia nera di Lecce,
Malvasia nera di Brindisi
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 20%.
Salice Salentino Aleatico:
Aleatico minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve provenienti dai vitigni:
Negroamaro
Malvasia nera
Primitivo
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Salice Salentino bianco:
Chardonnay minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Brindisi e
Lecce, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%
con esclusione dei Moscati.
Salice Salentino Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto
vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Chardonnay
Sauvignon
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei
comuni di:
Salice Salentino Veglie Guagnano
In provincia di Lecce
San Pancrazio Salentino Sandonaci
In provincia di Brindisi
Ed inoltre in parte del territorio comunale
di:
Campi Salentina
In provincia di Lecce
Cellino San Marco
In provincia di Brindisi.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi
Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San
Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per
proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria
Blasi ed un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega
verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57,
59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e
Cellino San Marco in località La Gaeta.
Segue quindi verso ovest il confine comunale
di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di Sandonaci e
lungo quest’ultimo, in direzione ovest, raggiunge quello di San
Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune
verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice
Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione
est sino ad incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il
confine meridionale di Veglie, in direzione est, e
successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi
Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi
Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale
Salentina in prossimità del km 59,000 e quindi, lungo questa,
verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro
abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Salice Salentino”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche.
In particolare per la produzione del vino a
DOC “Salice Salentino Aleatico” di cui all’art 2 lettera
b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione,
di natura calcareo-argilloso-silicea anche profondi ma piuttosto
asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente
argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.
I sesti di impianto,le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati
o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla
produzione dei vini a DOC “Salice Salentino”, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
Salice Salentino Aleatico 100,00 quintali/ettaro
Salice Salentino rosso e rosato 120,00 quintali/ettaro
Salice Salentino bianco 120,00 quintali/ettaro
Salice Salentino Pinot bianco 120,00 quintali/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà
essere superiore a:
Salice Salentino rosato 40%
Salice Salentino rosso 70%
Salice Salentino Aleatico 70%
Salice Salentino bianco 70%
Salice Salentino Pinot bianco 70%
Il residuo delle uve destinate alla produzione della
tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la
preparazione della tipologia “rosso”.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti
sopra riportati l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
La regione Puglia, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in
anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni
ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al
Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed
al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione di cui all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell’intero territorio dei comuni anche soltanto in parte
compresi nella zona di produzione delle uve.
Il Ministero dell’Agricoltura e delle
foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire
che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da
aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi
alla zona di produzione delle uve ed in possesso di idonei
requisiti, ne facciano richiesta.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Salice Salentino” debbono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Salice Salentino Aleatico 14,00%
Salice Salentino rosso e rosato 11,50%
Salice Salentino bianco 10,50%
Salice Salentino Pinot bianco 10,50%
Per le uve destinate alla produzione della tipologia
“salice Salentino Aleatico” è consentito un leggero
appassimento sulla pianta o su stuoie.
I vini a DOC “Salice Salentino Aleatico”
non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo
successivo all’annata di produzione delle uve.
Qualora le uve siano unicamente destinate
alla produzione della tipologia “spumante”, e siano
oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate
alla produzione del vino a DOC “Salice Salentino rosato”
deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione, avendo
cura che il prodotto giunga in cantina nelle migliori condizioni
di integrità. La preparazione del vino a DOC “salice
Salentino Aleatico” nella tipologia “liquoroso” deve
avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le
vigenti disposizioni di legge.
Art 6 I vini a DOC “Salice Salentino”
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Salice Salentino rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali
riflessi
tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, etereo, caratteristico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto con vena morbida, fruttato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
zuccheri residui massimo: 10,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato
da giovane;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico, talvolta frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro;
Salice Salentino rosato spumante:
spuma: fine, vivace;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: dal secco al semisecco, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro;
Salice Salentino Aleatico dolce:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi
violacei
tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico, si fa più ampio con
l’invecchiamento;
sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Salice Salentino liquoroso dolce:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi
violacei
tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50%
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16,00%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Le indicazioni “dolce e liquoroso dolce” devono essere
indicate in etichetta.
Salice Salentino bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, gradevolmente fruttato;
sapore: secco, vivace, anche frizzante e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Salice Salentino Pinot bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: secco, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Salice Salentino Pinot bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino molto tenue;
profumo: caratteristico, fine e delicato;
sapore: dal secco al semisecco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste, con proprio decreto, modificare i
limiti minimi indicati per l’acidità totale e
l’estratto seco netto.
Art 7
La denominazione di origine controllata “Salice Salentino
rosso” può essere impiegata anche per la designazione del
tipo “novello”, purché la vinificazione sia condotta
secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il
30%, in ottemperanza con la normativa vigente in materia.
Il vino a DOC “Salice Salentino rosso”,
ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,50% ed immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50%,
dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
può portare in etichetta la menzione “riserva”.
I vini a DOC “Salice Salentino Aleatico
dolce e Salice Salentino Aleatico liquoroso dolce” possono
portare in etichetta la menzione “riserva” qualora siano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di almeno:
due anni
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
Salice talentino dolce: 1° gennaio successivo all’annata di
produzione delle uve;
Salice Salentino liquoroso dolce: dalla data di alcolizzazione.
I vini a DOC Salice Salentino rosato e
Salice Salentino pinot bianco”possono essere prodotti nei
tipi “spumante” ottenuti per la presa di spuma dai
corrispettivi vini tranquilli, oppure per diretta
spumantizzazione delle uve provenienti dai rispettivi vigneti
nelle condizioni previste dall’art 2.
Le operazioni di spumantizzazione debbono
essere effettuate nell’ambito della regione Puglia.
Art 8
Alla denominazione di origine controllata
“Salice Salentino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
superiore, scelto, extra, fine, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona
delimitata di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve di cui i vini così qualificati sono stati
ottenuti.
Sulle bottiglie ed altri recipienti,
contenenti i vini a DOC “Salice Salentino” può figurare
l’annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è sempre obbligatoria per le
tipologie designate con le menzioni:
“novello”, “riserva”, “liquoroso”.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC Salice
Salentino”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma
dell’art 28 del DPR n. 930 del 12/luglio/1963.