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Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata "Moscato di
Pantelleria" e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione.
La denominazione d'origine
controllata "Passito di Pantelleria" e' riservata al vino
che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine
controllata "Pantelleria" e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito
liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante.
Art.
2.
Base ampelografica
I vini di cui al precedente art. 1 devono essere ottenuti
esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.
Per il solo tipo bianco,
anche frizzante, possono concorrere alla produzione uve
provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre
che dal vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle
varietà raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani
in misura non superiore al 15%.
Art.
3.
Zona di produzione delle uve
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione d'origine controllata "Moscato di
Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" comprende
esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell'intera isola
di Pantelleria, in provincia di Trapani.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i
reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere
inferiore a 2.000 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le
forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona
e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e
del vino.
La regione Sicilia può
consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di
forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva
per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
devono rispettare i seguenti parametri:
|
Vino |
Produzione uva t/ettaro |
Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo %vol. |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Pantelleria" Moscato
liquoroso |
10 |
12 |
|
"Pantelleria" Moscato
spumante |
10 |
10 |
|
"Pantelleria" Moscato
dorato |
10 |
13 |
|
"Pantelleria" Passito
liquoroso |
10 |
12 |
|
"Pantelleria" Zibibbo
dolce |
10 |
10 |
|
"Pantelleria" Bianco e
Frizzante |
10 |
11 |
Per i vigneti in coltura
promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere
rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Alle rispettive rese di cui
sopra dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, purché la produzione non superi del 20% i limiti
suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite, tutta
la produzione non avrà diritto alla denominazione d'origine
controllata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi,
devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.
Le operazioni di
spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma
della Sicilia.
L'imbottigliamento dei vini
"Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve
avvenire all'interno della zona di vinificazione.
In deroga, il Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la
regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini
anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purché
gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti
situati all'interno del territorio amministrativo della regione
autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito
l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
L'ammissione a tale deroga e' comunicata agli ispettorati
repressione frodi e alle camere di commercio competenti per
territorio.
L'imbottigliamento dei vini
"Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato
dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche
frizzante, deve avvenire all'interno del territorio
amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso
vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi
previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i requisiti
posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate
separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve
destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste
dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali in materia.
In particolare la tipologia
Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di
produzione:
essere stato elaborato
direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro
vendemmie;
provenire da vigneti entrati
in produzione da più di tre anni alla data del 1o settembre di
ogni anno;
derivare da mosti con un
contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr per
litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle
uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in
vigore;
essere ottenuto, senza altro
arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola
corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti
elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni:
10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico
volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma
del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol
potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro
per 17,5 gr di zucchero residuo per litro;
avere un titolo alcolometrico
complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed
una ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro;
essere stato aggiunto
obbligatoriamente dell'alcole di origine viticola in una o al
massimo due volte nella cantina del produttore.
I vini "Moscato di
Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", devono provenire da uve
sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta,
ad appassimento al sole. E' consentita la protezione delle uve
da eventuali intemperie. Per tali vini e' escluso qualsiasi
arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta,
anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva appassita al sole
con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
I tipi Moscato liquoroso e
Passito liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in
tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente
appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed
attrezzature permessi dalla normativa in materia.
Per l'ottenimento di tali
vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne
l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da
effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito
liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una
concentrazione massima in zuccheri del 60%.
Nella vinificazione delle uve
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti
atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari
caratteristiche e l'arricchimento e' consentito, per i tipi non
espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le
rese vino- ettaro di cui a questo stesso disciplinare.
La resa massima dell'uva in
vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni
eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di
alcole di origine viticola per i tipi ove e' prevista, devono
essere rispettivamente i seguenti:
|
Vino |
Resa uva fresca/vino % |
Litri vino/ettaro |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
60 |
6.000 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
40 |
4.000 |
|
"Pantelleria" Moscato
liquoroso |
60 |
6.000 |
|
"Pantelleria" Moscato
spumante |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria" Moscato
dorato |
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria" Passito
liquoroso |
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria" Zibibbo
dolce |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria" Bianco e
Frizzante |
70 |
7.000 |
Qualora la resa uva
fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre
il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Il vino "Passito di
Pantelleria" non può essere immesso al consumo prima del 1o
luglio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il tipo "Pantelleria" Passito
liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1o
febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Moscato di Pantelleria"
colore: giallo tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico di moscato;
profumo: caratteristico, fragrante di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno
l'11% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,4 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Passito di Pantelleria"
colore: giallo dorato, talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
profumo: fragrante, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20% di cui almeno
il 14% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo:32 g/l.
"Pantelleria" Moscato
liquoroso
colore: giallo più o meno intenso;
sapore: aromatico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% di cui almeno
il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Moscato spumante spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: dolce, tipico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno
il 6% svolto;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Pantelleria" Moscato dorato
colore: giallo dorato più o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,5% di cui almeno
il 15,5% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Passito
liquoroso colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta
tendente all'ambra;
sapore: dolce, vellutato;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22% di cui almeno
il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Pantelleria" Zibibbo dolce
colore: giallo dorato più o meno intenso;
sapore: dolce, caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui ancora
da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori
totali;
pressione e CO?2: fino a 1,7 bar;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Pantelleria" Bianco, anche
Frizzante
colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante;
profumo: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' in facoltà del Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio
decreto i limiti su riportati per l'acidità' e l'estratto secco.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto",
"selezionato", "classico", "riserva" e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sono consentite altresì le
menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e
nazionali pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle
indicazioni geografiche e toponomastiche di unità
amministrative, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle
quali provengono le uve e' consentito soltanto in conformità
alla normativa in materia.
Le menzioni facoltative,
esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate
nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o
evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine dei
vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e
"Pantelleria", salve le norme generali più restrittive.
Le menzioni Moscato
liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso,
Zibibbo dolce, bianco e frizzante, vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine controllata.
Nell' etichettatura dei vini
"Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" e'
consentito riportare in etichetta - vino ottenuto da uve
appassite al sole.
Nell'etichettatura dei vini
di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve e' obbligatoria per i tipi "Moscato di Pantelleria",
"Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" Passito liquoroso.
Art. 8.
Confezionamento
I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di
Pantelleria", "Pantelleria" Moscato liquoroso, "Pantelleria"
Moscato dorato e "Pantelleria" Passito liquoroso debbono essere
immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro,
tappati con sughero o altro materiale consentito, ad esclusione
dei tappi metallici, delle seguenti capacità: 0,375, 0,500,
0,750, 1,000 e 1,500 litri. |