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Art 1
: La denominazione di origine controllata “Lugana” è
riservata ai vini bianco, superiore e spumante che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di
produzione:
Art 2:
I vini a denominazione di origine controllata “Lugana” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno:
Trebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di
Lugana.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente
o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti,
nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale
delle viti.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Lugana” comprende i territori ricadenti nelle
province di Brescia e Verona ed è limitata a nord dal lago di
Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai
Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud
sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.
Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende
a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino;
sopra quota 91 piega ad ovest per casc. Berra Nuova e sotto
quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per casc.
Gozzetto fino a giungere sull’autostrada della Serenissima.
Attraversata l’autostrada, il limite procede a sud – ovest sulla
strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a
giungere a casc. Boschetti e casc. Rondinelli ove incontra il
confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino
alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo
punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell’Irta,
Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che
segue a nord – ovest fino all’altezza del Casino; qui segue la
strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord – est porta
a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, casc. Baita, Castel
Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede
verso nord sulla strada che passando da casc. Venga giunge
sull’autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a
casc. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando
da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, casc. Tese,
e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in
prossimità del Km. 267.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Lugana” devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti situati in terreni, on giacitura
prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa – calcarea.
I sesti d’impianto. Le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti devono
essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 3.000:
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione
di soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per
un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve superare:
“Lugana” tranquillo e spumante 12,50 tonnellate/ettaro
“Lugana” superiore 11,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini DOC “Lugana” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima
per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Lugana”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:
“Lugana” tranquillo 10,50% vol.;
“Lugana” superiore 11,50% vol.;
Le uve destinate alla produzione del vino base per la
preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat,
in deroga a quanto previsto dal precedente comma devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
“Lugana” spumante 9.50% vol.;
In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei
produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la
destinazione alla spumantizzazione.
La regione Lombardia d’intesa con la regione Veneto annualmente,
prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria e
il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono
verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo di
produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini ed alle C.C.I.A.A. di Brescia e di Verona.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata “Lugana” devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente
art 3; tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione
siano effettuate entro l’ambito dell’intero territorio
amministrativo delle province di Brescia e Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, comprese quelle relative all’affinamento,
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo
opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della
ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l’uso di
recipienti in legno.
Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di
condizionamento possono essere effettuate soltanto nell’intero
territorio amministrativo
delle province di Brescia e Mantova nella regione Lombardia e
delle province di Treviso e Verona ella regione Veneto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia
spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6:
I vini a denominazione di origine controllata
“Lugana” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Lugana”
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo
leggermente
dorato con l’affinamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
“Lugana” superiore:
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato
con
l’invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.;
“Lugana” spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è
spumantizzato
con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ facoltà del Ministero per
Le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto:
Art 7:
Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata “Lugana” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E’ consentita l’aggiunta di indicazioni tendenti a specificare
l’attività dell’imbottigliatore, quale viticoltore, azienda
agricola, fattoria. Castello, abbazia e similari in osservanza
delle disposizioni della UE e nazionali in materia.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
Il vino a denominazione di origine controllata “Lugana” può
riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto fissato
al precedente art 4, qualora venga sottoposto ad un periodo di
invecchiamento ed affinamento di almeno:
dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell’anno di produzione
delle uve.
Detta menzione dovrà figurare in etichetta immediatamente al di
sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” ed
avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli
utilizzati per la denominazione di origine controllata “Lugana”.
Sull’etichetta delle bottiglie contenenti il vino a DOC “Lugana”
deve sempre figurare l’indicazione dell’annata delle uve.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva di
“vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le
uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e siano
rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo dei
vigneti previsto dalla legge 10/02/1992, n. 164, tenuto
rispettivamente presso le C.C.I.A.A. di Brescia e di Verona,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/aprile
1992.
Art 8:
Tutti i contenitori fino alla capacità di 3,0 litri
compresa, utilizzati per il confezionamento dei vini a
denominazione di origine controllata “Lugana” devono essere in
vetro e chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione
delle bottiglie di vetro con capacità inferiore a 0,375 che, per
specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a
vite.
Il vino a denominazione di origine controllata “Lugana”
riportante la menzione superiore
Deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con
tappo in sughero di capacità da 0,375 a 3,0 litri. E’ ammessa,
per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le
bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri.
Il vino a DOC “Lugana” spumante deve essere immesso al consumo
in bottiglie di vetro con capacità fino a 6,0 litri.
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