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Art 1
La denominazione di origine controllata “Falerno del Massico” è
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Falerno del Massico bianco” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno: Falangina
Il vino a DOC “Falerno del Massico rosso” deve essere ottenuto
dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Aglianico minimo 60%, massimo 80%;
Piedirosso mino 20% massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni:
Barbera e Primitivo, da soli o congiuntamente, presenti nei
vigneti, fino ad un massimo del 20% del totale.
Il vino a DOC Falerno del Massico Primitivo” deve esser ottenuto
dai vigneti composti dal vitigno:
Primitivo minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei
vitigni:
Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Falerno del
Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende
il territorio amministrativo dei comuni di:
Sessa Aurunca Cellole Mondragone Falciano del Massico
Carinola;
in provincia di Caserta.
Tale zona è così delimitata:
lato est-sudest:
da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il corso del
vecchio Savone verso sud sino alla provinciale che da Cappella
Reale va a Falciano del Massico. Si segue questa provinciale
verso nord-nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo
Savone. Se ne segue l’alveo sino alla ferrovia Roma-Napoli.
Si segue questa verso sud fino alla stazione di
Falciano-Mondragone. Si segue la strada che congiunge detta
stazione con Mondragone sino all’incrocio di questa strada
provinciale con il corso del nuovo Savone.
Procede in direzione sud-ovest lungo la strada di bonifica che
affianca la scarpata sinistra del torrente Savone sino
all’incrocio della strada vicinale Savonesi; vi si immette e la
segue in direzione sud, costeggiando il lasto est della masseria
Savonesi sino a raggiungere la scarpata destra del canale
Cristallina; segue il corso dello stesso in direzione sud-ovest;
passa lungo il fosso Recinto in direzione sud-est, raggiunge
l’idrovora Mezzasette, indi la scarpata destra del canale Agnena
e la segue in direzione ovest, sud-ovest attraversando la strada
statale n. 7 quater Domiziana al km. 23,000 fino a raggiungere
la strada consortile Foce Morta a m. 260 circa dal mare.
Lato ovest:
percorre la detta strada consortile Foce Morta in direzione
nord, nord-ovest per tutta la sua lunghezza e prosegue, nella
stessa direzione, seguendo la congiungente che porta sulla
strada consortile Stercolelle, segue quest’ultima e s’immette
sulla strada che costeggia la scarpata sinistra del torrente
Savone a m. 200 circa dal mare; infine risale su questa in
direzione est, nord-est sino a raggiungere la strada statale n.
7 quater Domiziana al km. 19,750.
Si segue poi la statale Domiziana verso nord fino al km. 13,300,
quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per raggiungere
la masseria Santoracco; si procede verso nord e si scavalca il
rio San Limato e si raggiunge il canale d’Auria. Da qui lungo il
viottolo che porta alla masseria La Calce si raggiunge il canale
circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada degli
Schiavi in località La Tabaccola; segue con direzione nord,
nord-ovest il canale circondariale fino a raggiungere il canale
Trenta Palmi che segue verso nord, fino alla Domiziana al km
1,400. Segue la Domiziana fino all’innesto con la via Appia.
Lato nord:
dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse al km. 160,800.
Da qui fino al collettore di Maiano e fino alla strada di Maiano
di Sotto ed all’incrocio con il canale di Minturno. Gira a nord
per la quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della
masseria Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la
strada nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada
fino al confine nord-ovest del comune di Sessa Aurunca.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Falerno del Massico” devono essere
quelle atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto all’art 10 del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963,
i vigneti siti in terreni collinari di buona esposizione,
asciutti e permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di
forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve essere superiore a: 100,00 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non
superi del 20% il limite medesimo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la
eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di
uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole e al Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell’ambito dei territori
amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona
di produzione delle uve delimitati nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
DOC “Falerno del Massico” un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di:
Falerno del Massico bianco: 10,50%
Falerno del Massico rosso: 12,00%
Falerno del Massico Primitivo: 12,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le lro
peculiari caratteristiche di qualità.
I vini “Falerno del Massico rosso” e “Falerno del Massico
Primitivo” prima della loro immissione al consumo, debbono
essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di:
un anno
a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione
delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Falerno del Massico” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Falerno del Massico bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Falerno del Massico rosso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: secco, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Falerno del Massico Primitivo:
colore: rosso rubino molto intenso;
profumo: caratteristico, intenso e persistente;
sapore: secco o leggermente abboccato, caldo, robusto ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare,
con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi
per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Falerno del Massico rosso” se sottoposto ad un
invecchiamento non inferiore a:
due anni di cui uno in botti di legno
può fregiarsi della menzione “riserva”.
Il vino a DOC “Falerno del Massico Primitivo” se sottoposto ad
un invecchiamento non inferiore a:
due anni di cui uno in botti di legno
può fregiarsi delle menzioni “riserva o vecchio”
Art 8
Alla DOC “Falerno del Massico” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle prevista nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, scelto,
superiore, fine, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali e marchi privati.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Falerno
del Massico” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve, ovviamente veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con la denominazione di origine controllata “Falerno del
Massico” vino che non rispondere alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’art
28 del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963.
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