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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Contessa Entellina” è riservata ai vini bianchi, rossi
e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Contessa Entellina bianco”
“Contessa Entellina Grecanico”
“Contessa Entellina Chardonnay”
“Contessa Entellina Sauvignon”
“Contessa Entellina Ansonica”
“Contessa Entellina rosso”
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
“Contessa Entellina Merlot”
“Contessa Entellina Pinot nero”
“Contessa Entellina rosso riserva”
“Contessa Entellina rosato”
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia tardiva”
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato è riservata
ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti,
aventi in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Contessa Entellina bianco”
Ansonica o Inzolia minimo 50%
Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay,
Müller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo, da
soli o congiuntamente massimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Palermo, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 15%,
“Contessa Entellina rosso e rosato”
Calabrese e/o Syrah minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo. Da soli o congiuntamente sino ad un massimo del
50%.
La DOC “Contessa Entellina” con la menzione di
uno dei seguenti vitigni, è riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale
la seguente composizione:
“Contessa Entellina Grecanico”
Grecanico dorato minimo 85%
“Contessa Entellina Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%+
“Contessa Entellina Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Ansonica” anche vendemmia tardiva
Ansonica o Inzolia minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Palermo, da soli o
congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Merlot”
Merlot minimo 85%
“Contessa Entellina Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del
15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono
provenire da vigneti coltivati all’interno dei confini
territoriali del comune di:
Contessa Entellina In provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC
“Contessa Entellina” devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Le forme di allevamento devono essere quelle
generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello,
escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque
essere atte a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso
effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è consentito usare
esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura
specializzata.
La resa massima di uve ammesse per la produzione dei
vini a d.o.c. “Contessa Entellina” non deve essere
superiore a:
12,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e
da destinare alla produzione dei vini a DOC “Contessa
Entellina” devono essere riportati nel limite di cui
sopra, purché la produzione globale non superi del 20%
il limite stesso, fermi restando il limite resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
Per tutte le tipologie le rese massime dell’uva in vino,
non dovranno essere superiori al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l’invecchiamento e l’affinamento qualora obbligatori,
debbono essere effettuate nell’interno del territorio
amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel
territorio dei comuni limitrofi.
E’ tuttavia in facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire
su richiesta delle ditte interessate che le operazioni
di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune
di Marsala (in provincia di Trapani), a condizione che
le ditte interessate presentino richiesta motivata e
corredata dal parere degli organi
tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica
degli impianti di vinificazione e che le ditte
interessate dimostrino che la vinificazione di uve
provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata
effettuata tradizionalmente già prima dell’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono
consentite nel territorio delle province di Palermo,
Agrigento e Trapani.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
“Contessa Entellina bianco” anche con il vitigno 10,50%
vol.
“Contessa Entellina rosato” 10,50% vol.
“Contessa Entellina rosso” anche con il vitigno 11,00%
vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
I vini a DOC “Contessa Entellina” possono essere
vinificati ed affinati in recipienti di legno.
I vini a DOC “Contessa Entellina rosso” con o senza
indicazione del vitigno, possono essere qualificati on
la menzione “riserva”, qualora siano stati sottoposti ad
un periodo di maturazione ed affinamento obbligatorio di
almeno:
24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve di cui almeno sei mesi in
recipienti di legno.
Il vino a DOC “Contessa Entellina Ansonica” proveniente
da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e
che sia stato ottenuto da una vinificazione in
recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento
di almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità massima di 500
litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 13,00% vol.
e devono essere raccolte non prima del: 1° ottobre
Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al
consumo prima di: 18 mesi a decorrere dal 1° novembre
dell’anno della produzione delle uve.
La resa dell’uva appassita al momento della vendemmia
non deve essere superiore a: 8,00 tonn./ettaro
La resa dell’uva in vino, non deve essere superiore al
60%.
Art 6
I vini a DOC “Contessa Entellina”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Contessa Entellina
bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta
con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Grecanico”
colore: giallo paglierino più o meno carico, talvolta con
riflessi
verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granata
specie se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Merlot”
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Pinot nero”
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso riserva”
anche con il riferimento del vitigno
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosato”
colore: rosato, talvolta con riflessi aranciati;
profumo: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia
tardiva”
colore: giallo paglierino carico tendente al dorato;
profumo: gradevole, delicato, intenso;
sapore: abboccato, amabile o dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Per tutte le tipologie in cui è ammesso l’affinamento in fusti di
legno può notarsi la presenza di sapore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Contessa
Entellina” le specificazioni di colore (bianco, rosso e
rosato), qualora riportate, e quelle relative al
vitigno, debbono figurare immediatamente al di sotto
dell’indicazione “denominazione di origine controllata”
con caratteri le cui dimensioni non superino quelli
usati per indicare la DOC “Contessa Entellina”.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Contessa Entellina”, con o senza la menzione del
vitigno, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non siano idonei a trarre
in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a
condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate
separatamente all’atto della denuncia all’Albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da
esse separatamente ed unicamente ottenuti, siano
distintamente indicate e caricati rispettivamente nelle
denuncie annuali di produzione delle uve e nei registri
obbligatori di cantina.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche
e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di
produzione di cui all’art 3, dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Per le tipologie del vino a DOC “Contessa Entellina
Ansonica vendemmia tardiva”, abboccato, amabile o dolce,
è obbligatoria la loro indicazione in etichetta.
I vini a DOC “Contessa Entellina” devono riportare in
etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
Art 8
I vini a DOC “Contessa Entellina” con o
senza menzione del vitigno, qualora confezionati in
recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a
litri 3,000 devono essere immessi al consumo chiusi con
tappo di sughero, raso bocca.
E’ vietato l’uso del tappo a corona; per le bottiglie di
contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammessa
la chiusura con il tappo a vite.
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