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Disciplinare di produzione dei vini a denomina/ione di origine
controllata «Conegliano-Valdobbiadene
»
Art.1.
Denominazioni e vini.
La denominazione d'origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene
» o
più semplicemente
«Conegliano» o «Valdobbiadene
», è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
- «Conegliano-Valdobbiadene
»;
- «Conegliano-Valdobbiadene
» spumante;
- « Conegliano-Valdobbiadene
» frizzante.
La menzione Superiore di Cartizze è riservata al vino spumante
ottenuto nella tradizionale
sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente
disciplinare.
Art.2.
Base ampelografica.
I vini «Conegliano - Valdobbiadene
» devono essere ottenuti dalle uve
del vitigno Prosecco;
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i
relativi vini delle seguenti
varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Biancheria,
Perora e Prosecco Lungo
Art.3. Zone di produzione delle uve.
A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla
produzione dei vini «Conegliano-
Valdobbiadene
», comprende il territorio collinare dei comuni di:
Conegliano - S.Vendeiniano - Colle
Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina -
Miane - Valdobbiadene
- Vidor -
Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S.Pietro di Feletto - Refrontolo
- Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di
partenza per la descrizione dei
confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da
Valdobbiadene
verso ovest, dove il
confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene
-Segusmo.
Da questo punto il confine
sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar
(q 442) giunge a monte
Perlo (q 610); quivi si stacca per procedere verso est Toccata casa
Simonetto il confine attraversa
il rio Ron per arrivare alla località' Croce (q. 474); passa
successivamente sotto le casere S. Maria,
Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel
borgo di Val di Guietta.
Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada
che porta a Combai, raggiunge la
piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla
chiesa, raggiunge la casera Duci,
poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada
Miane-Campea, risale per monte
Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località
Tre Ponti sulla strada Follina-
Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di
Zuel e percorrendo il crinale passa a
monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la»,
ed a monte di Resera; il confine
segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la
RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada,
raggiunge Tarzo e quindi Corbanese
fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località'
Ponte Maset, segue quindi il confine
tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada
vicinale detta «dei Piai» e delle
Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il
rio Cervada, scende lungo il
Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio
Veneto, prosegue verso questa
città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al
centro di Vittorio Veneto: scende
quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si
dirige verso S. Martino di Colle
Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di
S. Martino e raggiunge
Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di
Alemagna), al casello n. 5 e di qui
prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13
segue la nuova circonvallazione
della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in
località Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito
dopo il paese verso ovest
lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della
Barca.
Da Colfosco. seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede
fino al bivio per Falzé per piegare
e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula
- Pieve di Soligo e che fa capo
a via Chisini). Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo
la via Schiratti giunge a Soligo per
deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo -
Ponte di Vidor attraversando Farra
di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di
Vidor, lasciandolo a sinistra per
giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che
porta a Valdobbiadene
per
raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della
centrale ENEL, la borgata di
Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue
detto torrente fino al terrazzo
alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del
terrazzo per risalire sulla strada
Valdobbiadene
-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S.
Giovanni dopo S. Vito; da qui,
percorrendo la strada maestra Valdobbiadene
-Segusino, tocca di nuovo
la località Fornace
chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
B) Il vino « Conegliano - Valdobbiadene
» ottenuto da uve raccolte
nel territorio della frazione di
S.Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di
Valdobbiadene
, ha diritto alla
sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di partenza
il ponte sulla Teva ad ovest di
Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C.
Borer (q. 184) e Soprapiana (q.197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il
fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa
Piagar; segue ancora il fosso di
Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune
di S. Pietro di Barbozza,
sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra
i mappali nn. 547 e 735, taglia i
mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo
tratto di divisione tra i mappali mi.
547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino
all'incrocio con la strada
comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo
incrocio (fontana del bicio) segue la
strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della
strada con il crinale del monte
Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della
casa Miotto e raggiunge la strada
vicinale della Tresiese (tre siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la
strada vicinale dei Monti, la
percorre e alla prima curva (mappale n. Ili del comune di S. Pietro
di Barbozza, sez. b, foglio X)
sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende
nuovamente sulla strada dei Monti
nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale
di Piander, scende lungo la strada
vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per
raggiungere la strada Saccol-Follo ad est
della casa Agostinetto Sergio, scende per cai de Sciap e raggiunge
il torrente Valle della Rivetta
(rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di
divisione dei mappali nn. 149 e 151
del comune di Valdobbiadene
, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord
tra i mappali nn 149 -151, nn
148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i
mappali nn. 178-184, 179-184,
179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle,
comprendendo nella zona Col
Zanchere Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di
S. Pietro di Barbozza, sez. B,
foglio XIII, indi mi. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei
Bisoi (fordera) e raggiunge la
strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24- 28, per
congiungersi, proseguendo lungo la
strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot
nero, Pinot grigio e
Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5,
comma 3, comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella
Maggiore; Cison di Valmarino;
Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follimi;
Fregona; Miane; Pieve di Soligo;
Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San
Vendemiano; Sarmede; Segusino;
Susegana; Tarzo; Valdobbiadene
; Vidor: Vittorio Veneto; Asolo:
Caerano S. Marco: Castelcucco;
Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del
Montello; Maser; Montano;
Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa;
Pederobba; Possagno del Grappa; S.
Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borse del Grappa e
Crespano del Grappa
Art.4. Norme per la viticoltura.
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Conegliano-
Valdobbiadene
», devono essere quelle tradizionali della zona e, in
ogni caso, atte a conferire alle
uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti ben esposti
ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di
fondovalle, di quelli esposti a tramontana e
di quelli di bassa pianura.
4.2 - Densità d'impianto
1 nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo la approvazione
del presente disciplinare di
produzione, devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro
in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
già in uso nella zona, a spalliera
semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse
(tipo raggi)
La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura.
Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la
potatura deve essere quella
tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo
da non modificare le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4.5 - Irrigazione e forzatura.
È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale..
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata
destinate alla produzione dei vini
di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici
naturali minimi sono le seguenti:
Tipologia Produzione Massima Uva T/Ha Titolo alcolometrico
volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene
13,5 9,50 %
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
«Conegliano Valdobbiadene
»
spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale del 9,00%
voi., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate,
venga espressamente indicala nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
Tuttavia qualora si verifichino
condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di
cui all’articolo 7 del
Regolamento CE 1607/2000.
Tipologia Produzione Massima Uva T/Ha Titolo alcolometrico
volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene
12,0 9,50 %
Superiore di Cartizze
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di
cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie
interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio
provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente
precedente la vendemmia,
può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi
alla certificazione, anche con
riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra
fissati, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche
dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportala
alla superficie effettivamente impegnata dalla vite
Art.5.
Norme per la vinificazione.
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'articolo 2,
devono essere effettuate all'interno dei
comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma A),
anche se compresi soltanto in
parte nella zona delimitata.
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla
tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo,
possono essere vinificate in tutta la
zona prevista dall'articolo 3.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le
operazioni di vinificazione devono
essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene
.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della
zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia
le pratiche enologiche per la
presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle
tipologie ove ammessa, nonché le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della
provincia di Treviso
Il vino a denominazione di origine controllata
''Conegliano-Valdobbiadene
» elaborato nella
versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le
tipologie ammesse dalla normativa
vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano
effettuate in stabilimenti situati
nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti
le ditte interessate producano - da
almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n.930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino
base il «Conegliano-
Valdobbiadene
», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali
in uso nel territorio previsto
nel comma precedente
5.3 - Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1 è
consentita la tradizionale pratica
correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot
bianco, Pinot grigio, Pinot nero e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al
15%, provenienti dai vigneti
iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel
precedente art. 3, lettera C), a
condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco
usate nella vinificazione, sia
coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve
della varietà minori, di cui
all’articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi
la percentuale del 15% sopra
indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con
l'esecuzione di tale tradizionale pratica
correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di
vino di cui all'art. 1, che potrà
essere preso in carico come vino da tavola.
5. 4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per
tutte le tipologie; per la
tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di
spuma. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione
ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta
la partita.
Art.6. Caratteristiche al consumo.
I vini «Conegliano-Valdobbiadene
» di cui all’articolo 1 all'atto
dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) Conegliano-Valdobbiadene
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato
particolarmente nei tipi amabili e dolci;
sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo
secco, fruttato nei tipi amabili e
dolci:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% voi;
acidità totale minima: 5,0 g/1:
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
b) «Conegliano-Valdobbiadene
» frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine.
odore: gradevole e caratteristico di frullalo:
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % voi;
acidità totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, è possibile la presenza di
una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la
dicitura ''rifermentazione in bottiglia».
Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e
l'acidità totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori
di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta
di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
c) «Conegliano-Valdobbiadene
» spumante;
colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma
persistente:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato,
caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% voi:
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Sottozona «Superiore di Cartizze»:
a) «Conegliano-Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze o
«Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma
persistente:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% voi: acidità
totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non
riduttore minimo.
Art.7.
Etichettatura designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione i vini «Conegliano-Valdobbiadene
»
(con esclusione della
tipologia Superiore di Cartizze) riportano in etichetta, in tutte le
tipologie, la dizione tradizionale:
«Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente «Prosecco
di Conegliano» o
«Prosecco di Valdobbiadene
».
La tipologia spumante può altresì essere designata in etichetta con
il solo nome della
denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente
«Conegliano» o
«Valdobbiadene
», seguita o meno dal nome di vitigno.
La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona
delimitata all'articolo 3 dovrà
riportare in etichetta la dizione:
«Conegliano-Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze o più semplicemente
«Valdobbiadene
»
Superiore di Cartizze
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui
all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a località geografiche, nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.2 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.
7.3 - Località.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, o frazioni, aree,
zone, località dalle quali provengono le uve. è consentito soltanto
in conformità al disposto del DM
22 aprile 1992.
Art.8.
Confezionamento.
Il vino a Denominazione di Origine Controllala
«Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente
«Conegliano» o «Valdobbiadene
», deve essere immesso al consumo come
previsto dalle norme
nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la
zona.
8.1 Volumi nominali, forma e colore
Il vino a Denominazione di Origine Controllata
«Conegliano-Valdobbiadene
» può essere
presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza
prevista per legge.
Fino a 9 litri sono tuttavia ammesse solo le bottiglie in vetro, per
colore e forma, tradizionalmente
usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle
tonalità del bianco, al giallo, al
verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità . Su richiesta
degli operatori interessati, con
apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è consentito, in
occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi
volumi diversi.
8.2 Chiusure
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso
bocca in sughero o altri materiali
innovativi.
Per i frizzanti è consentito fuso delle chiusure sopra menzionate o
del tappo fungo in sughero
Per lo spumante è consentito l'uso del tappo fungo in sughero,
marchiato con il nome della
denominazione; per i recipienti di capacità non superiore a 0,200
litri si può utilizzare il tappo a vite
con sovratappo a fungo in plastica.
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