CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOC

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Conegliano Valdobbiadene Doc

 
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Disciplinare di produzione dei vini a denomina/ione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene
»

Art.1. Denominazioni e vini.
La denominazione d'origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene
», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
- «Conegliano-Valdobbiadene
»;
- «Conegliano-Valdobbiadene
» spumante;
- « Conegliano-Valdobbiadene
» frizzante.
La menzione Superiore di Cartizze è riservata al vino spumante ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.
Art.2. Base ampelografica.
I vini «Conegliano - Valdobbiadene
» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Prosecco; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i relativi vini delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Biancheria, Perora e Prosecco Lungo
Art.3. Zone di produzione delle uve.
A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla produzione dei vini «Conegliano- Valdobbiadene
», comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S.Vendeiniano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene
- Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S.Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene
verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene
-Segusmo. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q 442) giunge a monte Perlo (q 610); quivi si stacca per procedere verso est Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località' Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta. Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duci, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina- Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località' Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto: scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco. seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falzé per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini). Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per
deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene
per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di
Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene
-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui,
percorrendo la strada maestra Valdobbiadene
-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
B) Il vino « Conegliano - Valdobbiadene
» ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S.Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene
, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q.197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali mi. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada
vicinale della Tresiese (tre siepi). Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. Ili del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X)
sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cai de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene
, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn 149 -151, nn 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col
Zanchere Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi mi. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24- 28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follimi; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene
; Vidor: Vittorio Veneto; Asolo: Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montano; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borse del Grappa e Crespano del Grappa
Art.4. Norme per la viticoltura.
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano- Valdobbiadene
», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.
4.2 - Densità d'impianto
1 nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo la approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi)
La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura.
Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4.5 - Irrigazione e forzatura.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale..
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:
Tipologia Produzione Massima Uva T/Ha Titolo alcolometrico
volumico naturale minimo Conegliano-Valdobbiadene
13,5 9,50 %
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene
» spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% voi., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicala nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all’articolo 7 del Regolamento CE 1607/2000.
Tipologia Produzione Massima Uva T/Ha Titolo alcolometrico volumico naturale minimo Conegliano-Valdobbiadene
12,0 9,50 % Superiore di Cartizze
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con
riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite
Art.5. Norme per la vinificazione.
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'articolo 3.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene
.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso Il vino a denominazione di origine controllata ''Conegliano-Valdobbiadene
» elaborato nella versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n.930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano- Valdobbiadene
», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente
5.3 - Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti
iscritti agli appositi elenchi, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui
all’articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà
essere preso in carico come vino da tavola.
5. 4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Art.6. Caratteristiche al consumo.
I vini «Conegliano-Valdobbiadene
» di cui all’articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) Conegliano-Valdobbiadene

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;
sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% voi;
acidità totale minima: 5,0 g/1:
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
b) «Conegliano-Valdobbiadene
» frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.
odore: gradevole e caratteristico di frullalo:
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % voi;
acidità totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di
una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura ''rifermentazione in bottiglia».
Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
c) «Conegliano-Valdobbiadene
» spumante;
colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% voi:
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Sottozona «Superiore di Cartizze»:
a) «Conegliano-Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% voi: acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.
Art.7. Etichettatura designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione i vini «Conegliano-Valdobbiadene
» (con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze) riportano in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizionale: «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene
».
La tipologia spumante può altresì essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene
», seguita o meno dal nome di vitigno.
La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona delimitata all'articolo 3 dovrà riportare in etichetta la dizione:
«Conegliano-Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze o più semplicemente «Valdobbiadene
» Superiore di Cartizze
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.2 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.
7.3 - Località.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve. è consentito soltanto in conformità al disposto del DM
22 aprile 1992.
Art.8. Confezionamento.
Il vino a Denominazione di Origine Controllala «Conegliano-Valdobbiadene
» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene
», deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.
8.1 Volumi nominali, forma e colore
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Conegliano-Valdobbiadene
» può essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.
Fino a 9 litri sono tuttavia ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità . Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.
8.2 Chiusure
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero o altri materiali innovativi.
Per i frizzanti è consentito fuso delle chiusure sopra menzionate o del tappo fungo in sughero Per lo spumante è consentito l'uso del tappo fungo in sughero, marchiato con il nome della denominazione; per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri si può utilizzare il tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

 

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