|
|
|
|
|
DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«COLLI ORIENTALI DEL FRIULI». |
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli», accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso» o
dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, é riservata
ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Ramandolo», «Cialla» e «Rosazzo» sono
disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in
tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal
presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la
specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
Tazzelenghe,
é riservala ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet
possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve e i
mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati
nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non
superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli», seguita dalla
specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve
dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e
vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del
presente disciplinare,
4. La denominazione «Colli Orientali del Friuli», con le
specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti
da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o
più varietà tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione
di quelli a bacca aromatica.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Orientali
del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1,
comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso
indicata:
partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la
delimitazione segue la strada che da questa località porta alla
stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea
ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale
Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e
Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi
verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di
Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a
Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M.
Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica
ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di
trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.
Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la s.s. 356,
fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Cagliano; da questo
punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante
nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di
Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul
fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino
a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo
detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56.
La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione
sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che
attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in
prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta
asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia
dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.
Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza
del rio Goritnich.
Risale detto rio fino alla strada interpoderale
Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di
Fragielis e Stregua e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco,
prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada
per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di
Cividale
e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino
all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che
congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al
monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m
369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zue (m 470) al monte
Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero
(m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che
attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla,
devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue
fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» devono
rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli
tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere
atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di
origine cocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di
origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi
grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva e del vino. I nuovi impianti o
reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per
ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 1,350 di uva
per ceppo di «Picolit» e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre
tipologie.
È vietala ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa
l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli Orientali
del Friuli» «Picolit» é di 4 tonnellate per ettaro, di vigneto
in coltura specializzata, e di 11 tonnellate per ettaro per
tutte le altre
tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo
non superiore ad hl 28 per il «Picolil» ed ettolitri 77 per
tulle le altre tipologie di vino.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
all’effettiva superficie coperta dalle viti. A detti limiti,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la rosa dovrà essere
riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Udine nonché nell'intero
territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione
della denominazione di origine controllata «Collio». 2. Le uve
destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli
Orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale
niinimo del:
13% per il Picolit; 10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti
dall'art. 2.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite,
ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata: «Colli Orientali del Friuli». Qualora la
resa uva-vino superi il 75%, decade il diritto alla D.O.C. per
tutto il prodotto.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di
vino «Colli Orientali del Friuli» «Rosato» deve attuarsi una
spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di
macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la
dovuta tonalità di colore.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e
ammesso l’invecchiamento in botti di legno.
Art. 6
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratterislico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Picolit:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratterislico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Tocai friulano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caraneristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caraneristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Colli Orientali del Friuli» «Bianco»:
coloro: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicata, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Colli Orientali del Friuli» «Rosso»:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se
invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o
granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È facoltà del Ministero competente modificare con proprio
decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti
sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato è ammessa la
produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a
denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» recanti la dizione «Superiore» purché le produzioni
suddette vengano ridotte a 80 quintali di uva ad ettaro e le
gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.
Per il Picolit è prevista la dizione «Superiore» solo per
produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica
minima naturale del 14%.
I vini recanti la dizione «Superiore» devono avere all'atto del
consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il «Picolit»
e 11,5% per tutte le altre tipologie.
2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli Orientali
de! Friuli», la menzione «Riserva» ma senza la dizione
«Superiore», è ammessa qualora i vini siano stati invecchiali
almeno due anni a decorrere dal primo gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Art.
8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della denominazione di origine
controllata «Colli Orientali del Friuli» ed in
caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione
stessa.
2. In etichetta la dicitura «Superiore» o «Riserva» devono
seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e
dimensioni uguali o inferiori.
3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal
disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto
dall'art. 7 del presente disciplinare.
4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve é
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
5. È consentilo l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di
fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
6. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Picolit» dovrà essere
immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non
superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO 1
Sottozona «Ramandolo»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo», è
riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art.
3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C.
«Colti Orientali del Friuli».
Art. 2.
La denominazione «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla
specificazione «Ramandolo», e riservata al vino ottenuto dalle
uve del vitigno Verduzzo friulano (localmente denominato
Verduzzo giallo).
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo»,
ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso
indicata:
partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la
strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione
nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar.
Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso
quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti,
rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra),
arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di qui in direzione
sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q 370),
attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache Fave (q. 365).
Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che
interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).
Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il
torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino
alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).
Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località
Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la
strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località
Aprato e S. Biagio fino a q.214.
Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di
seguito, q. 261 in località Menoli.
Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e,
toccando q. 415 e 440 raggiunge località Beorchian.
Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440)
e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).
Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar
(q. 253) e, poi, la strada che porta a località Zomcais (q.
244).
Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a località
Ciseris (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394
e q. 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis
(q. 406).
Prende poi verso est; toccando a q. 478 e, quindi, verso sud,
altraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di località
Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una linea che,
attraverso Case Dri (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q.
369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della
delimitazione.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli Orientali
del Friuli» - «Ramandolo» è di 8 tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a
ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti, le viti non potranno
produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione
del vino «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3 del presente allegato.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.
Art. 6.
Il vino «Colli Orientali del Friuli» -«Ramandolo»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile o
dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno
12% svolto;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Art. 7.
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro,
di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di
sughero.
2. Per i vini disciplinali nel presente allegalo è escluso
l'utilizzo della dizione «Superiore».
ALLEGATO 2
Sottozona «Cialla»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» e riservata
al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte
dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione
dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni
prodotti nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli», seguita dalla specificazione «Cialla» con le
specificazioni «Bianco» o «Rosso», é riservata ai vini ottenuti
da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o
più varietà tra i vitigni di cui al primo comma.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla»
devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo
dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata
viene delimitata dalla strada provinciale Cividale -Castelmonte,
comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc;
all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la
quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco -
Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia
verso est, fino a quota294, passando sopra Casali Magnana e le
Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la
linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali
Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis -Cladrecis; da qui
avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del
comune
di Prepolto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Colli Orientali del Friuli» - «Cialla», «Verduzzo friulano», «Ribolla
gialla» e «Bianco» é di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i
vini «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», è
di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere il vino «Picolit» é di
tonnellate 3,5 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a
ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla giada» e
«Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»
e «Rosso», ettolitri 24,5 per il «Picolit».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo
friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per
ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»
e «Rosso», kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione
del vino «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art.
3. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto
per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della
specificata zona «Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli Orientali del Friuli» -
«Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato é consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia,
lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi
violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli
frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco nello minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature
granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe
verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature
granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Art. 7.
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla»
possono utilizare come specificazione aggiuntiva la dizione
«Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a
decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato é escluso
l'utilizzo della dizione «Superiore».
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante all’indicazione della
D.O.C, e della sottozona ed in caratteri non superiori, in
dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa».
2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno
essere posti in commercio non prima di: Ribolla gialla (Ribolla),
Bianco e Rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla
vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del
secondo anno successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
3. I vini «Colli Orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO 3
Sottozona « Rosazzo»
Art. 1.
1. La denominazione d’origine controllata «Colli Orientali del
Friuli accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» é riservata
al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte
dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini
D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli», accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Pignolo,
é riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni,
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati
nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non
superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli», accompagnata
dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o
«Rosso», è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i
vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di
produzione dei «Colli Orientali del Friuli».
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo»
devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo
dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata
«Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la
delimitazione risale a monte detto corso d'acqua Rio Case fino
alla
coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a
Nord, con il «Rio Sossó»; scende a valle lungo il «Rio Sossó»
fino alla confluenza con il «Torrente Sossó»; risale a monte
lungo il «Torrente Sossó» fino alla coincidenza con la strada
comunale dell'Abbazia; corro lungo detta strada comunale in
direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m,
corre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice
collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con
la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta
strada comunale in direzione nord per confluire,
circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e confluendo
nel corso d'acqua «Torrente Corona», risale il «Torrente
Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano,
per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo
il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino
all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con
Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e
scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote
98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno
di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa
Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via
dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino
all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due
fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest
lungo delta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio
con il corso d'acqua «II Rivolo» che scende verso valle fino
alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di
«Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest
ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino
alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta
linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni
che risale fino al ponticello di attraversamento della strada
interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada
interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle
«Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che
segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al
Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra
«Strada del Sole» ed il «Rio Case».
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino
«Picolit» è di tonnellate 3 per ettaro, e di tonnellate 8 per
ettaro per ottenere i vini «Ribolla gialla», «Pignolo», «Bianco»
e «Rosso».
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a
ettolitri 21 per la tipologia «Picolit» e di ettolitri 56 per le
altro tipologie.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di
vini «Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» devono avere la densità minima di 3.500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti, le viti non potranno
produrre mediamente più di kg 0,860 di uva per ceppo per la
tipologia «Picolit» e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre
tipologie.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione
del vino «Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3, ovvero nel restante territorio dei
comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o
in Comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato, è consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo», all'alto
dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, annonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pignolo
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Rosso:
colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
Art. 7.
1. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» - «Picolit»
può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione
«Riserva», allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo
gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso
l'utilizzo della dizione «Superiore».
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante all’indicazione della
D.O.C, e della sottozona ed in caratteri non superiori, in
dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa.
2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro,
di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di
sughero.
|
|
|
|
|
|
|
|