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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 12 agosto 1995
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini della
denominazione E DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tudi origine controllata dei vini
"Colli Bolognesi".
IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE
e la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Colli Bolognesi" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979,
12 febbraio 1985 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 novembre 1991, con i quali sono state apportate alcune
modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra citato, relativamente al
riconoscimento delle sottozone: "Colline di Riosto", "CollineMarconiane", "Zola Predosa", "Monte San Pietro", "Colline di
Oliveto", "Terre di Montebudello" e "Serravalle";
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1995;
Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la
proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Ritenuta l'opportunita' di respingere l'istanza sopra citata
peraltro inammissibile in quanto pervenuta oltre i termini
prescritti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi", in conformita' della proposta
formulata dal citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e
riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
Decreta
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi", approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, modificato con decreti
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979, 12 febbraio 1985 e
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre
1991, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 settembre
1995.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" con i riferimenti specifici alle sottozone "Colline di
Riosto", "Colline Marconiane", "Zola Predosa", "Monte San Pietro",
"Colline di Oliveto", "Terre di Montebudello" e "Serravalle",
provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai
fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti
"Colli Bolognesi" Colline di Riosto, "Colli Bolognesi" Colline
Marconiane, "Colli Bolognesi" Zola Predosa, "Colli Bolognesi" Monte
San Pietro, "Colli Bolognesi" Colline di Oliveto, "Colli Bolognesi"
Terre di Montebudello e "Colli Bolognesi" Serravalle, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Art. 3.
Limitatamente alla denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" con i riferimenti alle sottozone citate nel precedente
art. 2 ed in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso
disciplinare di produzione, fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" sottozone Colline di Riosto,
Colline Marconiane, Zola Predosa, Monte San Pietro, Colline di
Oliveto, Terre di Montebudello e Serravale i vigneti gia' iscritti
all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata
"Colli Bolognesi" in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del
disciplinare di produzione, purche' esse non superino del 5% il
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti
vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione
ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
In caso di cancellazione dall'albo delle sottozone resta comunque
confermata, per i vigneti interessati, l'iscrizione all'albo della
denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi".
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 1995
Il dirigente: ADINOLFIa:
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Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Colli Bolognesi" |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera;
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Sauvignon;
Riesling italico;
Pignoletto;
Pinot bianco;
Chardonnay,
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla
produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca
di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
rispettivamente per le province di Bologna e Modena, presenti nei
vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Albana: dal 60 all'80%;
Trebbiano Romagnolo: dal 20 al 40%.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguito
dal riferimento alla sottozona "Colline di Riosto" e'
riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Barbera;
Cabernet Sauvignon,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, al 100% per quanto riguarda i vini
"Colli Bolognesi - Colline di Riosto" portanti il riferimento al
nome dei vitigni Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon e per almeno
il 90% per quanto riguarda i vini "Colli Bolognesi - Colline di
Riosto"portanti il riferimento al vitigno Pignoletto anche nella
tipologia frizzante.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno
Pignoletto anche uve provenienti da vitigni a bacca bianca non
aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna
presenti nei vigneti in ambito aziendale soli o congiuntamente in
misura non superiore al 10% del totale.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguito
dal riferimento alla sottozona "Colline Marconiane" e'
riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Barbera;
Cabernet Sauvignon,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, per l'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno
Sauvignon e Pignoletto anche uve provenienti da vitigni a bacca
bianca a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
presenti nei vitigni in ambito aziendale da soli o congiuntamente,
in misura non superiore al 15% del totale.
Possono concorrere alla produzione della tipologia Pignoletto
spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito
aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno
Barbera e Cabernet Sauvignon anche uve provenienti da vitigni a
bacca rossa a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
presenti nei vitigni in ambito aziendale da soli o congiuntamente in
misura non superiore al 15% del totale.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguito
dal riferimento alla sottozona "Zola Predosa" e' riservata ai
vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Chardonnay;
Sauvignon;
Cabernet Sauvignon;
Merlot,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale al 100% per quanto riguarda i vini
"Colli Bolognesi-Zola Predosa" portanti il riferimento al nome dei
vitigni Pignoletto, Chardonnay, Sauvignon e per almeno l'85% per
quanto riguarda i vini "Colli Bolognesi-Zola Predosa" portanti il
riferimento al vitigno Cabernet Sauvignon e Merlot.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome dei vitigni
Cabernet Sauvignon e Merlot anche uve provenienti da vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Bologna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguita
dal riferimento della sottozona "Monte San Pietro" e'
riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Cabernet Sauvignon;
Barbera,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale al 100%.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguita al
riferimento alla sottozona "Colline di Oliveto" e' riservato ai vini
con la specificazione di uno dei vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Chardonnay;
Cabernet Sauvignon,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, per l'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante al riferimento al nome di vitigno
Sauvignon, Chardonnay, Pignoletto anche nella tipologia frizzante
Cabernet Sauvignon, anche uve provenienti da vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bologna, presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale,
soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.
Possono concorrere alla produzione della tipologia Chardonnay
spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito
aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguita
dal riferimento alla sottozona "Terre di Montebudello" e'
riservata ai vini con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Barbera;
Cabernet Sauvignon,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti in ambito aziendale per l'85%.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome di vitigno
Pignoletto, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon anche uve
provenienti da vigneti a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di
Bologna e Modena, presenti nei vigneti in ambito aziendale, soli o
congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.
Possono concorrere alla produzione della tipologia Pignoletto
spumante anche uve del vitigno Pinot nero, presente nell'ambito
aziendale, nella misura non superiore al 15% del totale.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" seguitadal
riferimento alla sottozona "Serravalle" e' riservata a vini
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Pignoletto;
Sauvignon;
Cabernet Sauvignon;
Barbera,
ottenuti dalle uve delle varieta' dei citati vitigni presenti nei
vigneti in ambito aziendale, al 100% per quanto riguarda il vino a
denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi-Serravalle"
portante il riferimento al nome del vitigno Sauvignon e per almeno
l'85% per quanto riguarda i vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi-Serravalle" portanti il riferimento al
vitigno Pignoletto, Cabernet Sauvignon e Barbera.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno
Pignoletto anche uve provenienti dal vitigno Chardonnay presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del
totale.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata portante il riferimento al nome del vitigno
Cabernet Sauvignon anche uve provenienti dal vitigno Merlot presenti
nei vigneti in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del
totale.
Possono concorrere alla produzione del vino a denominazione
diorigine controllata portante il riferimento al nome del vitigno
Barbera anche uve provenienti dal vitigno Cabernet Sauvignon
presenti nei vigneti, in ambito aziendale in misura non superiore al
15% del totale.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi" comprende, in provincia di Bologna,
l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio,
Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno,
Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei conuni di Bazzano,
Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena,
Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del
territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' Olmetello,
al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite
segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro
abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso
ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo
tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno,
imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati
di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in localita'
Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via
Castelfranco fino alla localita' Sabbionara per deviare verso sud
per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al
numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero
civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che
porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e
proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa
Doccia e giunto in prossimita' del km 27.800 segue versonord il
fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per
breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio
Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad
incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue
lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della
provincia di Bologna in prossimita' di c.la Colomba. Segue quindi il
confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in
prossimita' di Serra Bertone prosegue in direzione est per il
confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del
comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di
quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla
galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est
ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimita' di M. dei
Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est
raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimita' di Quinzano
segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392
raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimita' di Ca' dei
Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare
il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimita'
di localita' S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello
di S. Lazzaro in prossimita' di San Salvatore di Casola e quindi
lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via
Emilia (strada
statale n. 9) da cui e' iniziata la delimitazione.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" con riferimento alla sottozona
"Colline di Riosto" comprende la parte del territorio del comune di
Pianoro cosi' delimitata: ad est del torrente Savena si segue la
strada statale n. 65 da Pianoro Nuovo a Zula, si prosegue per la
strada di Zula fino al Fondo Rio dove si percorre il corso del rio
Laurenzano fino a Molinello di Sopra. Da questa localita' seguendo
lo spartiacque della collina, fino a Ca' dei Frati, si giunge sulla
via
di Riosto lungo la quale si scende a Pianoro Nuovo fino all'incrocio
con la statale n. 65. Ad ovest del torrente Savena partendo da Pian
di Macina si segue la strada di fondovalle in direzione Bologna fino
alla localita' Campovecchio e si risale verso villa Rubini fino al
Villaggio Serrabella, da dove si segue il confine territoriale di
comune fino all'incrocio con la strada provinciale n. 37B0.
All'altezza di Calegarino, da dove si prosegue fino all'incrocio con
la strada n. 58B0 nei pressi di C. dei Ronchi, si prosegue la strada
n. 58B0 giungendo, subito dopo Libanello, alla deviazione per il
Villaggio Baldisserra dalla quale si segue la strada fino
all'incrocio con il rio Favale e seguendo il percorso del rio si
giunge al torrente Savena fino a Pian di Macina.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi", con riferimento alla
sottozona "Colline Marconiane" comprende in parte il territorio del
comune di Sasso Marconi ed in parte quello del comune di Casalecchio
di Reno.
Piu' precisamente la sottozona e' cosi' delimitata: partendo dal
Sacrario Marconiano sulla s.s. n. 64, si procede per Sasso Marconi.
All'incrocio della s.s. 64 con la strada provinciale Mongardino si
gira a destra fino a giungere a Mongardino. In localita' Mongardino
si gira a destra per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei
fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di
Sasso Marconi, si prosegue per via Montecapra, poi per via Tizzano
dove giunti alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, si gira
a destra e si arriva in via Rosa che porta nuovamente sulla s.s. 64
dove girando a destra e proseguendo, si torna nuovamente al Sacrario
Marconiano.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" con riferimento alla sottozona
"Zola Predosa" comprende la parte collinare del territorio comunale
di Zola Predosa delimitata a nord dalla strada statale n. 569
Bazzanese.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" con riferimento alla sottozona
"Monte San Pietro", coincide esattamente con il territorio del
comune di Monte San Pietro.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" con riferimento alla sottozona
"Colline di Oliveto" e' cosi' delimitata: partendo dalla s.s. 569,
alla confluenza del confine di Crespellano e Monte San Pietro verso
ovest, in direzione di Bazzano, fino al fiume Samoggia, si abbandona
la strada statale e si costeggia il corso del fiume verso la
sorgente, al congiungimento del torrente Ghiaia, si segue lo stesso
passando per Monteveglio, fino al confine del comune di Castello di
Serravalle. Si risale ad est costeggiando prima il confine fra i
comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle e poi Monteveglio e
Monte San Pietro; si prosegue in direzione nord, fino all'incrocio
"di confine" fra i comuni di Monteveglio, Crespellano e Monte San
Pietro, seguendo il confine fra Crespellano e Monte San Pietro si
incrocia di nuovo la s.s. 569 racchiudendo cosi' l'area.
La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi", con riferimento alla
sottozona "Terre di Montebudello", comprende parzialmente il
territorio dei comuni di Monteveglio e Bazzano in provincia di
Bologna, parte del territorio comunale di Savignano sul Panaro, in
provincia di Modena.
Tale zona e' cosi' delimitata: da piazza della Liberta', di fronte
al municipio di Monteveglio, segue la strada provinciale n. 27 in
direzione di Savigno sino al km 12,500 dove intercettando il
torrente Ghiaia, lo percorre in direzione sud-ovest imbocca, quindi,
in prossimita' del podere denominato fondo Ghiaia, l'affluente del
rio Pravazzano e lo percorre in direzione nord-ovest sino all'estremita'
dell'omonima vallata, in corrispondenza di via Volta, nei pressi
della localita' denominata Cava Nuova. Prosegue lungo via Volta, in
direzione ovest, sino al limite del territorio comunale di
Monteveglio, a questo punto abbandonando via Volta si segue in
direzione nord la linea di confine fra i comuni di Monteveglio e
Castello di Serravalle sino al congiungimento con il confine
provinciale di Modena, in zona Lavacchio.
Dal punto dove si incontrano i territori dei comuni di Monteveglio,
Castello di Serravalle, Savignano sul Panaro segue il confine
provinciale fra i comuni di Savignano sul Panaro e Castello di
Serravalle, in direzione ovest-nord-ovest sino al ruscello
denominato rio Baldo. Si inoltra nel territorio comunale di
Savignano sul Panaro percorrendo il rio Baldo in direzione nord-est
sino alla
strada comunale via Monticelli, prosegue lungo questa in direzione
est sino al confine fra le province di Modena e Bologna, comuni di
Savignano sul Panaro e Bazzano. Segue il confine provinciale in
direzione nord-est sino a che questo si congiunge con la s.s. 569,
prosegue in direzione Bazzano, lungo la s.s. 569 attraversando
l'abitato di Bazzano sino al torrente Samoggia. Segue l'alveo del
torrente Samoggia in direzione sud-ovest sino al punto in cui
affluisce il torrente Rio Marzatore. Risale brevemente, in direzione
ovest-nord-ovest, il corso del rio Marzatore sino a che non
intercetta la strada provinciale 78. Percorre la strada provinciale
78 verso Monteveglio sino al congiungimento con la strada
provinciale 27 e lungo questa verso la piazza del paese di
Monteveglio a chiudere il perimetro della zona.
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi" con riferimento alla sottozona "Serravalle"
e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' Fagnano in comune di
Castello di Serravalle il limite imbocca via S. Andrea, prosegue in
direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine comunale tra
comuni di Monte San Pietro e Castello di Serravalle, lungo tale
confine in direzione nord-est arriva al confine comunale con
Monteveglio, quindi prosegue su questo in direzione ovest sino ad
intersecare la strada provinciale n. 70 denominata in loc. via
Ziribega. Imboccata tale strada in direzione nord-ovest la percorre
fino ad incrociare via F. Degli Esposti sulla quale prosegue fino a
deviare su via Bolognina in direzione ovest raggiungendo l'incrocio
dove ha inizio la strada provinciale n. 71. Lungo la strada
provinciale n. 71 raggiunge la localita' Mercatello dove devia in
direzione est lungo via Rio Monteorsello e successivamente lungo via
Barlete fino in prossimita' del fondo Ghiaia dove risale il corso di
rio Pravazzano sino ad intersecare via Volta. Dal punto di tale
intersezione segue via Volta verso ovest fino a raggiungere il
confine comunale tra Monteveglio e Castello di Serravalle, tale
confine viene seguito in direzione nord fino ad incrociare la strada
comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest fino ad
immettersi sulla strada, Vicinale via S. Michele, imboccata e
percorsa per intero raggiunge di nuovo la strada provinciale n. 71.
Percorrendo tale strada provinciale sino al suo termine per poi
proseguire sul crinale della collina per imboccare via Parviano.
All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in
direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i
comuni di Castello Serravalle e Monteveglio. Lungo tale confine in
direzione sud in prossimita' dell'incrocio fra via Ghirardini e via
Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la localita'
Ducentola che segue sino a riscenderlo in localita' Canovetta.
Prosegue verso valle lungo via Canovetta fino ad intersecare di
nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in localita'
Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che
percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27
fino in localita' Zappolino per poi proseguire lungo via Mulino e
via Fagnano e raggiungere il centro dell'abitato di Fagnano da cui
e' iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" devono essere quelle collinari tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'. Debbono, pertanto, venire
esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti
ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle, ed anche
quelli posti in esposizione inadatta.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura
devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura. Nelle sottozone "Colline di
Riosto", "Colline Marconiane", "Monte San Pietro", "Colline di
Oliveto", "Terre di Montebudello", la densita' minima di ceppi per
ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.000 viti.
Nella sottozona "Zola Predosa" la densita' minima di ceppi per
ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.500 viti per il
vitigno Pignoletto e di almeno 2.700 viti per gli altri vitigni.
Nella sottozona "Serravalle" la densita' minima di ceppi per ettaro
deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.500 viti.
E' consentita l'irrigazione di soccorso nella zona di produzione
delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" e nelle sottozone "Colline di Oliveto" e "Serravalle".
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi" devono essere rispettivamente
leseguenti: |
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Resa
Q.li
Ha
|
|
Barbera . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 120
Barbera Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Barbera Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Barbera Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Barbera Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Barbera Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Merlot Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Cabernet Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . 80
Cabernet Sauvignon Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Sauvignon Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sauvignon Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sauvignon Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sauvignon Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sauvignon Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sauvignon Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sauvignon Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pignoletto Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pignoletto Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pignoletto Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pignoletto Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pignoletto Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pignoletto Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pignoletto Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Pinot bianco Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Chardonnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Chardonnay Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Chardonnay Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie vitata.
Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione unitaria globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Qualora la produzione
superi il 20% delle suddette quantita' di uve tutto il vino ottenuto
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva
ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" i seguenti
titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
Barbera Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Barbera Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5%
Barbera Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Barbera Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Barbera Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Merlot Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello . . . . . . . . . . 12,0%
Cabernet Sauvignon Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5%
Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Sauvignon Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Sauvignon Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Sauvignon superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Pignoletto Colline di Riosto . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Pignoletto Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Pignoletto Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Pignoletto Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Pignoletto Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Pignoletto Terre di Montebudello . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Pignoletto Serravalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Pignoletto frizzante Colline di Riosto . . . . . . . . . . . 11,5%
Pignoletto frizzante Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . 11,0%
Pignoletto passito Colline Marconiane . . . . . . . . . . . . 13,0%
Pignoletto passito Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . . 13,0%
Pignoletto spumante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5%
Pignoletto spumante Colline Marconiane . . . . . . . . . . . 9,5%
Pignoletto spumante Terre di Montebudello . . . . . . . . . . 9,5%
Pignoletto superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Pinot bianco Monte San Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0%
Pinot bianco spumante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5%
Chardonnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5%
Chardonnay Zola Predosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5%
Chardonnay spumante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5%
Chardonnay spumante Colline di Oliveto . . . . . . . . . . . 9,5%
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Art. 5.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi",
le operazioni di vinificazione (tranne la frizzantatura), la presa
di spuma per gli spumanti, l'invecchiamento obbligatorio e
l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
portanti il riferimento alle sottozone "Colline di Riosto", "Colline
Marconiane", "Zola Predosa", "Monte San Pietro", "Terre di
Montebudello", le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della rispettiva sottozona di produzione come
delimitata nell'art. 3.
Per tutti i vini portanti il riferimento alle sottozone le
operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi" delimitata dall'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi". Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il
75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata "Colli Bolognesi". Qualora la resa uva/vino superi il
75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutta
la partita.
La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a denominazione
di origine controllata "Colli Bolognesi" portanti il riferimento
alle
sottozone non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino
superi detto limite ma non il 70%, l'eccedenza non avra' diritto
alla
denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" con
riferimentoalla sottozona. Qualora la resa uva/vino superi il 70%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" con riferimento alla sottozona per tutta la partita.
La frizzantatura dei vini Pignoletto "Colline di Riosto" e
Pignoletto "Colline di Oliveto" deve avvenire all'interno delle
rispettive sottozone ed in bottiglie da 0,750 litri per un periodo
minimo di almeno tre mesi, al termine del quale dovranno essere
eliminate le fecce con sboccatura.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Barbera:
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel
titolo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50, per la
tipologia riserva 12% di cui non piu' dello 0,36 da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Barbera Colline di Riosto:
colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Barbera Colline Marconiane:
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.
Barbera Monte San Pietro:
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, asciutto, armonico, pieno, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Barbera "Riserva" Terre di Montebudello:
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, maturo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui non piu'
dello 0,36% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Barbera Serravalle:
colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei;
odore: caratteristico erbaceo;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot Zola Predosa:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per la
tipologia riserva 12% di cui massimo 0,36 da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto:
colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;
sapore: secco, asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il riserva
12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Zola Predosa:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro:
colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico e tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto:
colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo,fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36 da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Cabernet Sauvignon "Riserva" Terre di Montebudello:
colore: rosso, tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36 da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon Serravalle:
colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sauvignon:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo fresco, armonico
gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon Colline di Riosto:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, di corpo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sauvignon Colline Marconiane:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon Zola Predosa:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon Monte San Pietro:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sauvignon Colline di Oliveto:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, fresco, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sauvignon Terre di Montebudello:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36% da svolgere;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sauvignon Serravalle:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Sauvignon superiore:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Riesling italico:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico,
gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pignoletto:
colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente
aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico,
gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pignoletto Colline di Riosto:
colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo,
fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Colline Marconiane:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico,
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pignoletto Zola Predosa:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco od abboccato, armonico, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pignoletto Monte San Pietro:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Colline di Oliveto:
colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo,
fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Terre di Montebudello:
colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui massimo
0,36% da svolgere;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Serravalle:
colore: paglierino chiaro a volte con riflessi vedognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Frizzante Colline di Riosto:
spuma: fine ed evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, di cui non
piu' dello 0,5% da svolgere;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto Frizzante Colline di Oliveto:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, di cui non piu'
dello 0,5% da svolgere;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pignoletto passito Colline Marconiane:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pignoletto passito Colline di Oliveto:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pignoletto spumante:
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.
Pignoletto spumante Terre di Montebudello:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.
Pignoletto spumante Colline Marconiane:
spuma: vivace fine persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.
Pignoletto superiore:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pinot bianco:
colore: paglierino piu' o meno carico, a volte con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante
nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot bianco Monte S. Pietro:
colore: paglierino piu' o meno carico a volte con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 16 per mille.
Pinot bianco spumante:
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico gradevolmente frizzante
nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Chardonnay Zola Predosa:
colore: giallo paglierino;
odore: tipico, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Chardonnay spumante:
spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.
Chardonnay spumante Colline di Oliveto:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico, tipico;
sapore: asciutto od abboccato, sapido armonico, gradevolmente
frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera e "Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon, qualora provengano
da
uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
dell'11,5% e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo
di invecchiamento non inferiore a tre anni, possono portare in
etichetta la specificazione aggiuntiva "riserva".
Nei tipi "Barbera" e "Cabernet Sauvignon", designati o no con la
specificazione "riserva", confezionati dopo almeno un anno di
invecchiamento quando il titolo alcolometrico volumico totale minimo
e' del 12%, e' tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi
per litro.
Il periodo di invecchiamento per i vini "Colli Bolognesi" Barbera
e "Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon decorre dal 1 novembre
dell'anno di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera "Colline di Riosto" e Cabernet Sauvignon "Colline di Riosto"
aventi titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5% e
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni
possono portare la qualificazione aggiuntiva "Riserva" ed e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera "Colline Marconiane", Cabernet Sauvignon "Colline Marconiane"
qualora provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico
naturale minino del 12,5% dopo aver subito un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui cinque mesi in
bottiglia, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva
"Riserva". In detta tipologia e' tollerato un residuo zuccherino
massimo di 6 grammi litro.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Cabernet Sauvignon "Zola Predosa" deve subire un periodo di
invecchiamento in cantina di almeno trenta mesi.
Il vino a denominazione dl origine controllata "Colli Bolognesi"
Merlot "Zola Predosa" deve subire un periodo di invecchiamento in
cantina di almeno ventiquattro mesi.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Cabernet Sauvignon "Monte San Pietro" deve subire un periodo di
invecchiamento di almeno due anni.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Cabernet Sauvignon "Colline di Oliveto" qualora provenga da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%
e
venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni puo' portare in etichetta la
qualificazione aggiuntiva "Riserva".
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera Riserva "Terre di Montebudello" e Cabernet Sauvignon Riserva
"Terre di Montebudello" devono subire un periodo di invecchiamento
di
almeno tre anni.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera "Serravalle" e Cabernet Sauvignon "Serravalle" possono
essere
immessi al consumo solo dopo un anno dl invecchiamento; qualora il
periodo di invecchiamento si prolunghi per almeno tre anni, di cui
uno in legno, potranno portare in etichetta la qualificazione
Riserva.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di
produzione delle uve.
I vini "Colli Bolognesi" Sauvignon e "Colli Bolognesi" Pignoletto
ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di almeno il 12% e immessi al consumo con un titolo alcolometrico
totale minimo non inferiore al 12% possono essere qualificati con la
menzione "superiore". Per tali tipologie "superiore" le operazioni
di
vinificazione, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Pignoletto passito "Colline Marconiane" e Pignoletto passito
"Colline
di Oliveto" devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto od in
parte sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento,
che assicurino ad appassimento avvenuto almeno un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 15% e che forniscano una
resa uva-vino non superiore al 50%.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Pignoletto "Serravalle" e Sauvignon "Serravalle" possono essere
immessi al consumo solo dopo il 1 aprile dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Pignoletto "Terre di Montebudello" e Sauvignon "Terre di
Montebudello" potranno riportare la qualifica "superiore" qualora il
residuo zuccherino non superi il limite di 4 gr/litro.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera, Sauvignon, Riesling italico, Pignoletto, Pinot bianco,
Chardonnay e Bianco possono essere immessi al consumo anche nelle
tipologie tranquillo/vivace e frizzante, vinificati nel rispetto
della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al presente
articolo. In etichetta e' obbligatoria l'indicazione del termine
frizzante.
Nella produzione di tutti i vini nella tipologia spumante debbono
essere utilizzate le tradizionali tecniche della rifermentazione,
con
esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Bolognesi" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine.
In sede di designazione le qualificazioni "superiore" e "riserva"
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata" e pertanto non possono essere
intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine
"Colli Bolognesi". In ogni caso la qualificazione deve figurare in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione "Colli Bolognesi", della stessa evidenza e riportati
sulla medesima base colorimetrica.
Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Bolognesi" designati in etichetta con le specificazioni
aggiuntive "riserva" o "superiore", e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto
delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6
vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i
12 ed i 30 grammi per litro, e' obbligatorio riportare in etichetta
la locuzione "amabile".
Sono permesse le locuzioni "secco" o "asciutto" soltanto se ilcontenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi per
litro.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste
dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliamento quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE, in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e localita' dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Bolognesi" con il riferimento alle sottozone "Colline di
Riosto", "Colline Marconiane", "Zola Predosa","Monte San Pietro",
"Colline di Oliveto", "Terre di Montebudello" e "Serravalle"
l'indicazione della sottozona deve seguire la denominazione di
origine controllata "Colli Bolognesi" ed il riferimento al vitigno,
e
deve essere riportata in caratteri di dimensioni non superiori,
della
stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della
denominazione di origine.
Art. 8.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Sauvignon superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia
di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso.
La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Pignoletto superiore deve essere immessa al consumo solo in
bottiglia
di vetro del tipo bordolese da 0,750 litri con tappo raso.
Tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" nella tipologia spumante devono essere confezionati in
bottiglie tipo scampagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta
e capsulone.
Le tipologie "riserva" devono essere immesse al consumo solo in
bottiglie di vetro di capacita' non superiore a 0,750 litri, con
tappo raso.
I vini della denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" con riferimento alle sottozone "Colline di Riosto",
"Colline Marconiane", "Zola Predosa", "Monte San Pietro", "Colline
di
Oliveto", "Terre di Montebudello" e "Serravalle" debbono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacita' non
superiore a litri 1,5 con tappo raso.
I vini spumanti della denominazione di origine controllata "Colli
Bolognesi" con riferimento alle sottozone "Colline Marconiane",
"Colline di Oliveto" e "Terre di Montebudello" debbono essere
immessi
al consumo solo in bottiglie di vetro tipo champagnotta, con tappo a
fungo di sughero, gabbietta e capsulone di capacita' non superiore a
litri 5.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
Barbera, "Colli Bolognesi" Merlot, "Colli Bolognesi" Sauvignon,
"Colli Bolognesi" Riesling italico, "Colli Bolognesi" Pignoletto,
"Colli Bolognesi" Pinot bianco, "Colli Bolognesi" Chardonnay e
"Colli
Bolognesi" Bianco, se confezionati e posti in commercio in
recipienti
di capacita' non superiore a 5 litri devono avere il titolo
alcolometrico volumico minimo totale nei termini previsti dall'art.
6
di cui non piu' dello 0,5% da svolgere, tranne che per i vini delle
sottozone in cui e' prevista la locuzione amabile.
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